Giustizia penale internazionale: bella favoletta o realtà incompiuta?

Nell’ennesimo — già quarto — anniversario dell’invasione su vasta scala della Russia in Ucraina ricordiamo i numerosi eventi che abbiamo dovuto affrontare.
Mykola Komarovskyj20 Aprile 2026UA DE EN ES FR IT RU

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L’ultimo inverno, durante il quale milioni di persone in Ucraina sono rimaste al gelo senza luce e gas, pone ancora più al centro la questione della responsabilità.

La guerra in corso porta sempre più a perdere fiducia — e non senza motivo — nel diritto internazionale in quanto tale e, in particolare, nella giustizia penale internazionale. Suppongo che chiunque legga questo articolo almeno una volta si sia posto o abbia sentito la seguente domanda: “Ma oggi il diritto internazionale funziona?”

Nonostante gli sforzi dei governi, delle organizzazioni internazionali indipendenti, della società civile e dei tanti altri attori siano sinceramente volti a far sì che l’aggressore risponda delle proprie azioni, questa strada è al momento piena di ostacoli e sfide non indifferenti. È possibile superarli?

Il mondo prima del XX secolo: Pax Impunitatis

Per rispondere alla domanda bisogna prima di tutto rivolgersi alla storia.

Fino al XX secolo la responsabilità penale internazionale era un’eccezione, un evento più unico che raro, non una regola. Gli stati, di fatto, usavano guerra e violenza come strumenti politici e potevano compiere nei confronti dei propri cittadini e sudditi azioni che oggi — dal punto di vista di una persona contemporanea — sono chiaramente considerate crimini.

Ricercatori indipendenti prendono determinati esempi storici che ci mostrano da un lato i problemi e dall’altro una sorta di protoprincipio di responsabilità.

Per esempio, nel 1268 si è svolto il processo contro Corrado di Hohenstaufen che ha mostrato come la giustizia potesse essere usata come strumento politico. Formalmente si trattava di un processo penale, ma di fatto l’obiettivo era l’eliminazione di un avversario politico. Più tardi gli studiosi lo hanno definito un esempio di giustizia distorta, al servizio della convenienza piuttosto che della legge.

Un secondo esempio, già più chiaro, della fondazione di un’idea di responsabilità penale internazionale è il processo del 1474 contro Pietro di Hagenbach a Breisach. Il professor Gregory S. Gordon, giurista e studioso del diritto internazionale, ha definito il caso un “precedente epocale” sottolineando che, nonostante la portata differente, Breisach e Norimberga abbiano tanto in comune. Hagenbach, nominato governatore dal duca di Borgogna, durante l’occupazione della città aveva agito con particolare crudeltà: omicidi, stupri e rapine, scioccanti persino per gli standard dell’epoca. Dopo l’insurrezione dei cittadini era stato catturato e consegnato al tribunale.

Il punto importante è che il tribunale era composto da rappresentanti di diverse città alleate, tra cui anche della Svizzera, che allora non faceva più parte del Sacro Romano Impero. Altrettanto rilevante è stato il fatto che il tribunale abbia respinto la difesa basata sull’esecuzione di ordini impartiti dall’alto.

Tuttavia, la cosiddetta Realpolitik rimaneva più forte della legge. L’esempio di Napoleone Bonaparte, che dopo la sconfitta non è stato processato ma esiliato sull’isola di Sant’Elena, ne è una chiara conferma. Sovranità ed equilibrio di potere hanno prevalso sull’idea di responsabilità internazionale.

Dopo la Prima guerra mondiale

La Prima guerra mondiale è stata un forte impulso per per provare a fondare un meccanismo internazionale di responsabilità. Il Trattato di Versailles prevedeva un tribunale per Guglielmo II per “alti crimini contro la morale internazionale” che, però, non è stato istituito. I Paesi Bassi si sono opposti all’estradizione del kaiser, mentre i Processi di Lipsia hanno mostrato la mancanza di una reale volontà politica di punire.

Parallelamente, durante i Processi di Istanbul per i crimini contro la popolazione armena è stata usata per la prima volta la formula “crimine contro l’umanità”, in seguito approfondita; oggi è uno dei principali crimini internazionali. I compromessi politici e l’amnistia hanno però di fatto impedito un reale processo e la condanna dei colpevoli.

Norimberga e Tokyo: la nascita della giustizia penale internazionale

Gli eventi della Seconda guerra mondiale hanno portato a una svolta nella questione della responsabilità per i crimini internazionali. Il Tribunale di Norimberga e il Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente (più comunemente conosciuto come Tribunale di Tokyo) istituito in seguito al primo, hanno cambiato il paradigma comune: da quel momento non è più possibile riferirsi all’immunità di Stato, la base è diventata invece il principio della responsabilità personale, in particolare dell’alto comando statale.

Ai tempi i due tribunali erano ben lontani dalla perfezione. I critici li chiamavano “tribunali dei vincitori” e gli standard processuali dell’epoca differivano notevolmente da quelli contemporanei. Il Tribunale di Norimberga, ad esempio, era composto soltanto da quattro giudici provenienti dai paesi vincitori: USA, Regno Unito, URSS e Francia. Durante il processo di Tokyo il loro numero è stato portato a undici.

Nonostante le mancanze citate, la sola istituzione dei due tribunali e lo svolgimento dei processi, come detto prima, hanno significato un passaggio verso un paradigma totalmente nuovo.

La Corte penale internazionale

L’istituzione della Corte penale internazionale (CPI) è stata un evento storico vero e proprio. Per la prima volta nella storia dell’umanità è stato istituito un organismo internazionale non temporaneo, ma permanente, incaricato di perseguire soggetti giuridici per i più gravi crimini internazionali: aggressione, genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Anche lo Statuto di Roma, che fornisce la base giuridica dell’attività della CPI, è un documento unico. Si tratta del risultato di un compromesso complicato tra gli stati. Ogni sua legge è il prodotto di un bilancio politico tra lo sforzo verso una giurisdizione universale e la volontà degli stati di non cedere la propria sovranità; lo Statuto è anche una polifonia di diversi sistemi giuridici di tutto il mondo riuniti in un unico documento.

Anche la CPI, però, deve affrontare le proprie sfide. Si nota facilmente che, ad oggi, la maggioranza dei casi della Corte trattano paesi con istituzioni non sufficientemente sviluppate, mentre il suo raggio d’azione nei confronti dei grandi attori geopolitici è molto limitato.

Inoltre, non si tratta soltanto della non volontà degli stati di assumersi le proprie responsabilità, come spesso si semplifica. Gli Stati Uniti, per esempio, non hanno aderito allo Statuto di Roma non solo per motivi politici. A livello giuridico, lo Statuto di Roma contiene standard di persecuzione penale più bassi rispetto a quelli previsti dalla Costituzione statunitense, il che rende impossibile la ratificazione. Allo stesso tempo, l’aumento degli standard dello Statuto di Roma a un livello così alto potrebbe complicare il processo e rendere impossibile stabilire la responsabilità di determinati soggetti giuridici.

Mito o realtà?

Così, in virtù di quanto scritto, non possiamo in alcun modo considerare la giustizia penale internazionale un mito. Tuttavia, non possiamo nemmeno affermare che sia un sistema ideale, si tratta pur sempre di un sistema giovane che si trova ancora nella sua “fase adolescenziale” con tutte le mancanze e conseguenze del caso.

È il risultato di un’evoluzione storica abbastanza lunga di carattere ondulatorio e non lineare in cui legge e politica sono in costante conflitto. La giustizia penale internazionale è limitata dalla sovranità degli stati, dipende dalla loro collaborazione e, al momento, non dispone di propri meccanismi di coercizione, nonostante possa già influenzare il comportamento di soggetti giuridici, come conferma l’ordine di arresto per il leader russo Vladimir Putin.

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